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Il Tar ha deliberato, legittime le ordinanze del Comune di Ugento sui Beni Museali

Legittime le ordinanze di revoca, di sgombero e di affidamento alla seconda in graduatoria emesse dal Comune di Ugento in merito alla gestione dei beni museali.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce – Sezione Seconda, si è espresso in merito al ricorso avanzato dalla Società aggiudicataria del bando di gara e che chiedeva al Comune di Ugento l’annullamento:

  • della determinazione  del   Responsabile   del   I   Settore   –   Affari   generali  e istituzionali del Comune di Ugento 838 del 22.10.2021 notificata il 25.10.2021, avente ad oggetto “Procedura ristretta affidamento in concessione gestione dei beni museali e culturali consistenti nel Museo di Archeologia, Museo Colosso, Complesso monumentale, Cripta del Crocefisso e Chiesa della Madonna di Costantinopoli   con    annessa    area    archeologica,    Castello,    Palazzo   Rovito (community library), Chiesa Santa Filomena. Importo di gara € 981.000,00. CIG 80666076AD.     Revoca     aggiudicazione    e     conseguente    scorrimento    della graduatoria”;
  • dell’ordinanza del Responsabile del settore gestione del patrimonio del Comune di Ugento n. 112/2021 del 15.11.2021, avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero beni culturali e museali per occupazione abusiva”;
  • di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compresa la nota prot. 24984 del 9.2021 a firma del Responsabile Affari Generali e Istituzionali;

nonché per la declaratoria di inefficacia dell’ordinanza n. 112/2021 del 15.121.2021 del Responsabile del settore gestione del patrimonio in assenza di rituale notifica alla società destinataria; e per il riconoscimento del risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in ragione della illegittimità della revoca e, in generale, del comportamento tenuto dal Comune di Ugento nella complessiva vicenda.

Con sentenza del 16 febbraio, il Tar Puglia, Sezione Seconda di Lecce, ha ritenuto legittimi i provvedimenti adottati dal Comune di Ugento condannando la società ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune.
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