<div dir=”auto”><strong>Legittime le ordinanze di revoca, di sgombero e di affidamento alla seconda in graduatoria emesse dal Comune di Ugento in merito alla gestione dei beni museali.</strong></div>
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce – Sezione Seconda, si è espresso in merito al ricorso avanzato dalla Società aggiudicataria del bando di gara e che chiedeva al Comune di Ugento l’annullamento:
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<li>della determinazione del Responsabile del I Settore – Affari generali e istituzionali del Comune di Ugento 838 del 22.10.2021 notificata il 25.10.2021, avente ad oggetto <em>“Procedura ristretta affidamento in concessione gestione dei beni museali e culturali consistenti nel Museo di Archeologia, Museo Colosso, Complesso monumentale, Cripta del Crocefisso e Chiesa della Madonna di Costantinopoli con annessa area archeologica, Castello, Palazzo Rovito (community library), Chiesa Santa Filomena. Importo di gara € 981.000,00. CIG 80666076AD. Revoca aggiudicazione e conseguente scorrimento della graduatoria”</em>;</li>
</ul>
<ul>
<li>dell’ordinanza del Responsabile del settore gestione del patrimonio del Comune di Ugento n. 112/2021 del 15.11.2021, avente ad oggetto <em>“Ordinanza di sgombero beni culturali e museali per occupazione abusiva”</em>;</li>
<li>di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compresa la nota prot. 24984 del 9.2021 a firma del Responsabile Affari Generali e Istituzionali;</li>
</ul>
nonché per la declaratoria di inefficacia dell’ordinanza n. 112/2021 del 15.121.2021 del Responsabile del settore gestione del patrimonio in assenza di rituale notifica alla società destinataria; e per il riconoscimento del risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in ragione della illegittimità della revoca e, in generale, del comportamento tenuto dal Comune di Ugento nella complessiva vicenda.
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<div dir=”auto”>Con sentenza del 16 febbraio, il Tar Puglia, Sezione Seconda di Lecce, ha ritenuto legittimi i provvedimenti adottati dal Comune di Ugento condannando la società ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune.</div>
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